L’esercente una professione sanitaria che, nell’esercizio di tale attività, avendo prestato la propria assistenza in casi che possano presentare i caratteri di un delitto, omette di denunciarlo all’Autorità Giudiziaria:
È in ogni caso punito con la reclusione, ma solo se si tratta di delitti perseguibili d’ufficio
È sempre punito con la multa
Salvo che la legge non disponga altrimenti, è punito con la multa, ma solo se si tratta di delitti perseguibili d’ufficio
È sempre punito con la reclusione
Salvo che la legge disponga altrimenti, è punito con la reclusione, ma solo se si tratta di delitti perseguibili d’ufficio