A norma del disposto di cui all'art. 21-quater, della legge n. 241/1990, i provvedimenti amministrativi "efficaci" sono eseguiti:
Immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.
Immediatamente fatta salva la sola eccezione configurata da diversa previsione del provvedimento.
Dopo quindici giorni salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.