A norma del disposto di cui al co. 2, art. 16, D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione:
È valutata in ogni singolo caso con riguardo solo all'entità del pregiudizio derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza
È valutata in ogni singolo caso con riguardo solo alla gravità del comportamento
È valutata in ogni singolo caso con riguardo anche alla gravità del comportamento ed all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza