In materia di durata settimanale dell'orario di lavoro, l'art. 4, comma 2, d.lgs. n. 66/2003:
fissa un limite alla durata media dell'orario di lavoro (48 ore per ogni periodo di 7 giorni), comprensivo delle ore di lavoro straordinario
fissa un limite alla durata media dell'orario di lavoro (48 ore per ogni periodo di 7 giorni), che può essere liberamente superato mediante il ricorso al lavoro straordinario
fissa un limite alla durata media dell'orario di lavoro (48 ore per ogni periodo di 7 giorni), comprensivo delle ore di straordinario, consentendo al datore di lavoro di superarlo per motivate esigenze tecniche, organizzative e produttive