Il Ministro dell'Interno, per esigenze di servizio, può attribuire ai sensi del D.P.R. 24-4-1982 n. 337, con proprio decreto:
La qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza al personale appartenente ai ruoli degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici, e la qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici e dei dirigenti tecnici
La qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale appartenente ai ruoli degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici e la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza al personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici e dei dirigenti tecnici
La qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale appartenente ai ruoli degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici, dei direttori tecnici e dei dirigenti tecnici
La qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza al personale appartenente ai ruoli degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici, dei direttori tecnici e dei dirigenti tecnici
La qualifica di agente di pubblica sicurezza a tutto il personale appartenente ai ruolo tecnico