A norma dell'art. 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. l'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento:
può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento
non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento iniziale
non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale