Il Comitato di sorveglianza, menzionato nell'art. 48 del Regolamento (UE) N. 1303/2013, può comprendere:
solo ed esclusivamente i rappresentanti regionali dei Paesi membri
almeno due rappresentanti legali di paesi fuori dell'unione, come stabilito all'art. 45 del Regolamento stesso
rappresentanti del GECT che svolgono attività legate al programma nell'area interessata dal programma