Secondo l'art. 114, comma 1 del Regolamento (UE) N. 1303/2013, il piano di valutazione viene presentato al comitato di sorveglianza al più tardi entro:
due anni dall'adozione del programma operativo
sei mesi dall'adozione del programma operativo
tre anni dall'adozione del programma operativo
un anno dall'adozione del programma operativo