Il Capo II della l. n. 241/1990 è riservato alla regolazione della figura del responsabile del procedimento il quale:
Adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.
Non è mai competente alla valutazione della sussistenza dell'obbligo di provvedere.
É solo competente all'indizione delle conferenze di servizi e a decidere avverso i ricorsi del provvedimento emanato.