Ai sensi dell'art. 7 del d. lgs. n. 150 del 2009 le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. La funzione di misurazione e di valutazione della performance è svolta:
a) dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance; b) dalla Commissione di cui all'articolo 13 ai sensi del comma 6 del medesimo articolo; c) dai dirigenti di ciascuna amministrazione, secondo quanto previsto agli articoli 16 e 17, comma 1, lettera e-bis), del d. lgs. n. 165 del 2001.
a) dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance; b) dalla Commissione di cui all'articolo 13 ai sensi del comma 6 del medesimo articolo;
dai dirigenti di ciascuna amministrazione.