Ai sensi dell'art. 20, c. 3, d. lgs. n. 276/2003, la somministrazione a tempo indeterminato è ammessa:
a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività dell'utilizzatore
nelle ipotesi tassative di cui alle lettere a) - i) dello stesso comma 3
solo nei casi ammessi dalla contrattazione collettiva