A norma dell'art. 2, lett. c), d. lgs. n. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) per "congedo parentale", si intende:
l'astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore, nei periodi consentiti dalla stessa legge
l'astensione dei genitori della lavoratrice o del lavoratore nel corso della gravidanza
l'astensione obbligatoria della lavoratrice o del lavoratore, nei periodi previsti dalla stessa legge