A norma dell’art. 2, comma 6, della legge 241/1990, i termini per la conclusione del procedimento decorrono:
Dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.
Dall’inizio del procedimento d’ufficio o dalla conclusione della fase istruttoria, se il procedimento è ad iniziativa di parte.
Dall’inizio del procedimento d’ufficio o dalla data fissata dal responsabile del procedimento, se lo stesso è ad iniziativa di parte.