In materia di responsabilità contabile dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, la legge 14/1/1994, n. 20 dispone, tra l'altro, che....
Il debito non si trasmette mai agli eredi.
Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità si estende anche ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione.
Il debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.
La responsabilità è personale e limitata ai soli fatti ed alle omissioni commessi con colpa, comunque graduata.