Ministero della giustizia, abilitazione all'esercizio della professione forense

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Bando di esame di abilitazione all'esercizio della professione forense - sessione 2024. (GU n.61 del 30-7-2024)

Scheda

Occupazione
Località
Posti
1
Scadenza
Tipo

Bando e allegati

Indizione dell'esame    1. E' indetta per l'anno 2024 la sessione dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense presso le sedi di Corti di appello di  Ancona,  Bari,  Bologna,  Brescia,  Cagliari, Caltanissetta,  Campobasso,  Catania,  Catanzaro,  Firenze,   Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia,  Potenza, Reggio-Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento,  Trieste,  Venezia  e presso la Sezione distaccata di Bolzano della  Corte  di  appello  di Trento.                               Art. 2                         Oggetto dell'esame    1. L'esame di Stato si articola in una prova  scritta  e  in  una prova orale.    2. La prova scritta viene svolta sui temi formulati dal Ministero della giustizia e ha ad oggetto la redazione di un  atto  giudiziario che  postuli  conoscenze  di  diritto  sostanziale   e   di   diritto processuale, su un quesito proposto in materia scelta  dal  candidato tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo.    3. Il candidato sceglie la materia predisponendo uno  degli  atti giudiziari dettati dal presidente della commissione d'esame.    4. Per lo svolgimento della prova scritta  sono  assegnate  sette ore dal momento della dettatura del tema.    5. La prova orale e' pubblica, si svolge a non meno di 30  giorni di distanza dal deposito dell'elenco degli  ammessi  presso  ciascuna Corte di appello ed e' articolata in tre fasi.    6. La prima fase ha ad oggetto l'esame e la  discussione  di  una questione pratico-applicativa, nella  forma  della  soluzione  di  un caso, che postuli conoscenze di  diritto  sostanziale  e  di  diritto processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato  tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo.  Si applica, in quanto compatibile, l'art. 2 del decreto-legge  13  marzo 2021, n. 31.    7. La seconda fase verte sulla discussione di brevi questioni che dimostrino le capacita' argomentative  e  di  analisi  giuridica  del candidato  relative  a  tre  materie   scelte   preventivamente   dal candidato, di cui  una  di  diritto  processuale,  tra  le  seguenti: diritto  civile,  diritto  penale,  diritto  amministrativo,  diritto processuale civile e diritto processuale penale.    8. La terza  fase  riguarda  la  dimostrazione  della  conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.    9.  Trovano   applicazione,   in   quanto   compatibili   e   non espressamente derogate, le norme previgenti dettate dal regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 per lo svolgimento  delle  prove  scritte,  da riferirsi all'unica prova  scritta,  e  della  prova  orale,  nonche' quelle contenute nel decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31.

Requisiti e titoli di studio

Titoli di studio richiesti

Prove d'esame

1. L'esame di Stato si articola in una prova  scritta  e  in  una prova orale.    2. La prova scritta viene svolta sui temi formulati dal Ministero della giustizia e ha ad oggetto la redazione di un  atto  giudiziario che  postuli  conoscenze  di  diritto  sostanziale   e   di   diritto processuale, su un quesito proposto in materia scelta  dal  candidato tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo.    3. Il candidato sceglie la materia predisponendo uno  degli  atti giudiziari dettati dal presidente della commissione d'esame. 

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