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Bando di esame di abilitazione all'esercizio della professione forense - sessione 2024. (GU n.61 del 30-7-2024)Scheda
Bando e allegati
Indizione dell'esame 1. E' indetta per l'anno 2024 la sessione dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense presso le sedi di Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio-Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione distaccata di Bolzano della Corte di appello di Trento. Art. 2 Oggetto dell'esame 1. L'esame di Stato si articola in una prova scritta e in una prova orale. 2. La prova scritta viene svolta sui temi formulati dal Ministero della giustizia e ha ad oggetto la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto in materia scelta dal candidato tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo. 3. Il candidato sceglie la materia predisponendo uno degli atti giudiziari dettati dal presidente della commissione d'esame. 4. Per lo svolgimento della prova scritta sono assegnate sette ore dal momento della dettatura del tema. 5. La prova orale e' pubblica, si svolge a non meno di 30 giorni di distanza dal deposito dell'elenco degli ammessi presso ciascuna Corte di appello ed e' articolata in tre fasi. 6. La prima fase ha ad oggetto l'esame e la discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo. Si applica, in quanto compatibile, l'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31. 7. La seconda fase verte sulla discussione di brevi questioni che dimostrino le capacita' argomentative e di analisi giuridica del candidato relative a tre materie scelte preventivamente dal candidato, di cui una di diritto processuale, tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile e diritto processuale penale. 8. La terza fase riguarda la dimostrazione della conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato. 9. Trovano applicazione, in quanto compatibili e non espressamente derogate, le norme previgenti dettate dal regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 per lo svolgimento delle prove scritte, da riferirsi all'unica prova scritta, e della prova orale, nonche' quelle contenute nel decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31.
Requisiti e titoli di studio
Prove d'esame
1. L'esame di Stato si articola in una prova scritta e in una prova orale. 2. La prova scritta viene svolta sui temi formulati dal Ministero della giustizia e ha ad oggetto la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto in materia scelta dal candidato tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo. 3. Il candidato sceglie la materia predisponendo uno degli atti giudiziari dettati dal presidente della commissione d'esame.
Dove va spedita la domanda
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