
Il trasferimento tra enti pubblici in Italia è regolato da disposizioni specifiche che variano a seconda dell’ente nel quale lavori. Queste normative definiscono i requisiti e i tempi per i trasferimenti e stabiliscono le condizioni sotto cui possono essere richiesti e autorizzati.
Questo significa che non c’è una regola valida per tutti i trasferimenti. Di seguito vedremo in dettaglio queste disposizioni e le relative condizioni.
Per quanto riguarda i trasferimenti tra le sedi centrali di diversi ministeri, agenzie ed enti pubblici nazionali non economici, è importante notare che l'assenso dell'attuale amministrazione di appartenenza non è richiesto.
E’ richiesto, invece, entro due mesi dalla richiesta, l’assenso dell'amministrazione di destinazione.
Inoltre, affinché il trasferimento sia possibile, l'amministrazione di destinazione deve disporre di una percentuale di posti vacanti superiore rispetto all'amministrazione di appartenenza.
Per quanto concerne i trasferimenti tra enti locali, è fondamentale notare che il personale deve rimanere all'interno dell'ente di "assegnazione" per un periodo minimo di tre anni (non più 5, graze al decreto Reclutamento).
Il decreto Reclutamento: mobilità libera, senza nulla osta
Il decreto legislativo 80/2021 ha introdotto importanti cambiamenti in merito alla mobilità del personale pubblico. In particolare, ha eliminato l'obbligo del "nulla osta" per i dipendenti che desiderano trasferirsi presso un altro ente pubblico. Con alcune eccezioni e sono proprio queste ultime a creare problemi.
Il nulla osta è necessario quando la richiesta di mobilità viene presentata da dipendenti assunti da meno di tre anni, nei seguenti casi:
- Quando la funzione svolta dal dipendente è dichiarata infungibile (non sostituibile);
- Quando il trasferimento causerebbe una carenza di organico superiore al 20% nella qualifica corrispondente;
- Quando l’ente di destinazione non ha una percentuale di posti vacanti sufficiente ad accogliere anche il dipendente che ha fatto domanda.
Inoltre, è importante sottolineare che tutti i dipendenti, indipendentemente dal periodo di servizio, devono rispettare un obbligo di permanenza nella loro sede di "prima destinazione" per almeno 5 anni. Questo obbligo si applica anche agli enti locali.
In sintesi, la mobilità nel settore pubblico è stata semplificata, ma vi sono ancora diverse condizioni e obblighi da considerare, soprattutto per i dipendenti assunti da meno di tre anni e per coloro che lavorano in enti territorialmente ampi.
Mobilità nelle Pubbliche Amministrazioni: le novità del Decreto Fiscale 2022
Il Decreto-Legge 146/2021, noto come Decreto Fiscale 2022, ha introdotto diverse misure di interesse per gli enti pubblici.
Una di queste riguarda la mobilità del personale all'interno delle pubbliche amministrazioni, dove per pubbliche amministrazioni si intendono:
- - Amministrazioni dello Stato, comprese le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative.
- - Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.
- - Regioni, Province e Comuni.
- - Comunità montane, loro consorzi e associazioni.
- - Istituzioni universitarie.
- - Istituti autonomi case popolari.
- - Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni.
- - Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali.
- - Amministrazioni, aziende e enti del Servizio Sanitario Nazionale.
- - Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN).
- - Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
- - CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) fino a una revisione organica della disciplina di settore.
Secondo l'articolo 12 del Decreto, la mobilità volontaria del personale degli enti locali con meno di 100 dipendenti a tempo indeterminato è subordinata all'assenso dell'amministrazione di appartenenza. Una volta rispettata questa condizione, si può dare seguito alla mobilità sia in entrata che in uscita per gli enti locali.
Questa modifica ha aperto la strada a una maggiore flessibilità nella mobilità del personale all'interno delle amministrazioni pubbliche.
Il Decreto ha anche introdotto disposizioni che riguardano i collocamenti fuori ruolo e i comandi di personale presso le amministrazioni pubbliche coinvolte nei programmi nazionali di ripresa e resilienza.
Questi collocamenti fuori ruolo sono resi obbligatori fino al 31 dicembre 2026 e sono equiparati al servizio prestato presso le amministrazioni di appartenenza in termini di effetti giuridici e di carriera. Inoltre, il personale in questi ruoli può ricevere qualifiche, gradi superiori o posizioni diverse senza dover effettivamente esercitare le relative funzioni.
Durante il periodo di servizio presso l'amministrazione di destinazione, il personale è considerato soprannumerario nella qualifica, grado o posizione conferiti, senza influire sul suo ordine di ruolo.
Queste disposizioni mirano a promuovere la mobilità e il coinvolgimento del personale in progetti chiave per la ripresa e la resilienza nazionale.