Presidenza del Consiglio dei Ministri , 200 borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata

Anteprima

Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' dei loro superstiti, di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti, di cui all'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dei familiari delle vittime di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, e dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, riservato agli studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e non, agli studenti dei corsi delle istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e alle scuole di specializzazione, con esclusione di quelle retribuite. (GU n.13 del 15-2-2022)

Scheda

Occupazione
Località
Posti
200
Scadenza
Scaduto
Contratto

Bando e allegati

E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per
l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' dei loro
superstiti, di cui all'art. 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e
successive modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro
superstiti, di cui all'art. 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e successive modificazioni, dei familiari delle vittime di cui
all'art. 1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, e dei soggetti
di cui all'art. 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, riservato agli
studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo
unico e non, agli studenti dei corsi delle istituzioni per l'alta
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e alle scuole di
specializzazione, con esclusione di quelle retribuite.
2. Per l'anno accademico 2020/2021 sono da assegnare, nei limiti
dello stanziamento di cui al pertinente capitolo di bilancio dello
stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca:
a) centocinquanta borse di studio dell'importo di 2.100 euro
ciascuna, destinate agli studenti universitari e studenti AFAM;
b) cinquanta borse di studio dell'importo di 2.100 euro
ciascuna, destinate agli studenti delle scuole di specializzazione
per le quali non e' prevista alcuna retribuzione.
3. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio
di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2 e' riservata ai
soggetti con disabilita' di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni.
4. Gli importi delle singole borse di studio di cui al comma 2,
lettere a) e b) possono essere proporzionalmente aumentati, nel
rispetto dei limiti stabiliti dal citato decreto del Presidente della
Repubblica 5 maggio 2009, n. 58
, in relazione alla disponibilita' di
cui al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'universita' e della ricerca, risultante al momento
dell'approvazione delle graduatorie finali, fino a concorrenza dello
stanziamento medesimo. Le somme relative alle borse per le singole
categorie di studio di cui alle lettere a) e b), ove non utilizzabili
per carenza di aspiranti, possono essere assegnate ad altra categoria
anche in eccedenza al numero delle borse di studio previsto dall'art.
2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio
2009
, n. 58
.

Requisiti e titoli di studio

a) risultino iscritti nell'anno accademico 2020/2021;
b) abbiano superato, nell'anno accademico 2020/2021, al momento della scadenza del bando di concorso, almeno due esami i cui crediti formativi complessivi non siano inferiori a 20, ovvero conseguano la laurea o il diploma accademico entro l'anno accademico successivo a quello dell'ultimo esame sostenuto;
c) non siano gia' in possesso di una laurea specialistica/magistrale o diploma accademico di secondo livello, fatta eccezione per gli iscritti a corsi per il prosieguo degli studi di livello superiore;
d) non abbiano compiuto quaranta anni al momento della domanda.
Titoli di studio richiesti

Prove d'esame

La commissione di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, in base alle domande pervenute, redige una graduatoria attribuendo i punteggi secondo i seguenti criteri:
a) per la gravita' del danno: da 5 a 10 punti;
b) per il reddito: da 3 a 5 punti, in misura inversamente proporzionale all'ammontare dello stesso;
c) per il merito universitario: da 1 a 3 punti;
d) in caso di parita' risultera' vincitore lo studente di eta' inferiore.

Dove va spedita la domanda

redatte in carta semplice secondo l'allegato modello, devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo - Ufficio accettazione/Palazzo Chigi, via dell'Impresa n. 89, 00186 Roma, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o attraverso l'uso di posta elettronica certificata, con le modalita' di cui all'art. 65, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Commenti

Libri ed eBook consigliati