OSS: il Provvedimento della Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2001

La professione di OSS viene definita dal Provvedimento della Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2001. Secondo questa norma, l’ operatore socio sanitario è chi, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata a soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale sia sanitario, favorendo il benessere e l'autonomia dell'utente.

Il provvedimento indica il contesto operativo e relazionale di questa professione, indicandone il ruolo come parte integrante di un equipe specializzata per l’assistenza alle persone e il cui lavoro possa essere svolto attività sia nel settore sociale sia in quello sanitario, in servizi di tipo socio assistenziale, residenziali o semiresidenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente Viene stabilito in questo provvedimento che la formazione dell' operatore socio sanitario è di competenza delle regioni e province autonome, che provvedono alla organizzazione dei corsi e delle attività didattiche, in base ai requisiti minimi specificati dal Ministero della Sanità e dal Dipartimento degli Affari Sociali.   Le materie di insegnamento sono articolate nelle seguenti aree disciplinari:
1. area socio culturale, istituzionale e legislativa;
2. area psicologica e sociale;
3. area igienico-sanitaria;
4. area tecnico-operativa.
  Tutti i corsi prevedono un tirocinio guidato, presso le strutture e i servizi nel cui ambito la figura professionale dell' operatore socio sanitario è prevista.
  La frequenza ai corsi è indicata come obbligatoria. Il Provvedimento non ammette la partecipazione alle prove di valutazione finale di chi abbia superato il tetto massimo di assenze indicato dalla regione o provincia autonoma nel provvedimento istitutivo dei corsi, e comunque non superiore al 10% delle ore complessive. Al termine del corso gli allievi sono sottoposti a una prova teorica e a una prova pratica da parte di una apposita commissione d'esame, la cui composizione è individuata dal citato provvedimento regionale e della quale fa parte un esperto designato dall'assessorato regionale alla sanità e uno dall'assessorato regionale alle politiche sociali.
  Viene inoltre stabilito che le regioni e le province autonome dovranno quantificare il credito formativo da attribuirsi a titoli e servizi pregressi, relativamente all'acquisizione dell'attestato di qualifica relativo alla figura professionale di operatore socio sanitario. 
 

Commenti